mercoledì 7 dicembre 2011

Pedica "Disegno di legge contro equitalia"

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVI LEGISLATURA
 
 
 
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del Senatore
 
 
Pedica…..
 
 
 
 
Delega al Governo per la revisione della normativa relativa al sistema di riscossione nazionale
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relazione Illustrativa
Onorevoli Colleghi! - Il disegno di legge consta di un unico articolo contenente delega legislativa al Governo volta a realizzare una revisione totale del sistema di riscossione nazionale improntata ad assicurare la massima tutela dei contribuenti pur assicurando l’efficacia e l’efficienza del sistema di riscossione.
Alla luce del diffuso malcontento dei cittadini, continuamente colpiti dai comportamenti illegittimi di Equitalia, si ritiene opportuno optare per l’eliminazione dell’attribuzione a Equitalia s.p.a. dell’attività di riscossione riconosciutale dall’art. 3 del decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 2 dicembre 2005 e per la conseguente attribuzione della fase di formazione del ruolo ai singoli enti impositori e di quella della materiale riscossione a singoli concessionari per la riscossione, iscritti in un apposito albo professionale.
 
È infatti giusto e doveroso combattere l'evasione e l'elusione fiscali, come è altresì fondamentale rendere efficaci le attività di riscossione, ma risulta altrettanto indispensabile realizzare un sistema nazionale di riscossione che non vessi e danneggi indebitamente e irragionevolmente il cittadino-contribuente-debitore che, soprattutto in questo complesso momento di crisi economica mondiale, deve potersi tutelare e difendere con pari diritti rispetto al responsabile della riscossione.

E’ gravemente errato considerare aprioristicamente il cittadino contribuente come un evasore incallito o, peggio, come un soggetto perennemente dedito al malcostume del non pagare.
Nel sistema attuale insieme alle difficoltà nell'ottemperare agli oneri elevati delle imposte il cittadino-debitore deve, inoltre, sopportare l'indebito e ingiustificato peso di somme che non trovano alcuna logica e che si inquadrano nell'ambito della peggiore azione di riscossione che si possa perpetrare ai danni della stessa azione di recupero dei crediti.
È lampante come una gestione dissennata, invasiva e ingiustificata della riscossione in molti casi porti al fallimento del soggetto contribuente sia esso persona fisica che impresa, provocando all'erario un danno di fatto notevolmente superiore a quello della mancata riscossione del capitale.
Il legislatore dal 1999 ad oggi ha i più occasioni potenziato e accelerato la fase della riscossione, non tenendo in debito conto l'esigenza di equilibrare il diritto alla difesa del contribuente che, sempre di più, è chiamato a contrastare le invasive attività esecutive dalla società Equitalia Spa con mezzi processuali sempre più limitati.
È notizia quotidiana e tristemente nota a tutti, del resto, quella di uffici di riscossione e fiscali che commettono macroscopici errori nella determinazione delle imposte da pagare, come l'esperienza delle cosiddette "cartelle pazze" ha reiteratamente rappresentato.
Così come ormai sono altrettanto noti i numerosi casi di comportamento illecito di Equitalia s.p.a. sanzionati dalla magistratura. Ex multis, la Commissione tributaria regionale di Bari, sezione VIII, con la sentenza n. 36 del 12 aprile 2010, ha giudicato non corretto l'operato dell'esattore che in sede giudiziale non è riuscito a provare la notifica della cartella e ha iscritto ipoteca legale sull'immobile del contribuente, senza essere in grado neppure di dimostrare l'avvenuta comunicazione presso il luogo di domicilio fiscale del destinatario; il Tribunale di Genova, seconda sezione, con la sentenza 14212 del 3 dicembre 2010, ha ritenuto illegittima l'esecuzione immobiliare poiché la somma dovuta dal debitore era inferiore alla soglia minima per la quale è ammessa l'espropriazione; il Tribunale di Roma, con la sentenza del 9 dicembre 2010, ha qualificato doloso il comportamento di Equitalia Gerit per avere iscritto ipoteca in assenza dei presupposti; il Tribunale di Roma, Sezione distaccata di Ostia, con una clamorosa sentenza del 9 dicembre 2010 ha severamente condannato il concessionario della riscossione al pagamento della somma di €.25.000 in favore del contribuente ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c. (lite temeraria), ritenendo che nella specie "non si tratta di un risarcimento ma di un indennizzo (se si pensa alla parte a cui favore viene concesso) o una punizione (per aver appesantito inutilmente il corso della giustizia, se si ha riguardo allo Stato) di cui viene gravata la parte che ha agito con imprudenza, colpa o dolo";
Risulta a questo punto indispensabile predisporre in tempi rapidi una normativa che possa porre fine ad una situazione caratterizzata da una inaccettabile vessazione nei confronti dei cittadini da parte di una società la cui missione, invece, sarebbe dovuta essere quella di recuperare le risorse sottratte all’erario.
Questa proposta di legge quindi, alla luce del diffuso malcontento dei contribuenti troppo spesso "vittime" dell’attuale sistema e dei comportamenti illegittimi di Equitalia s.p.a., mira a revisionare l’intero sistema di riscossione attribuendo la massima tutela dei contribuenti pur continuando ad assicurare l’efficacia e l’efficienza del sistema di riscossione.
In particolare l’articolo 1 demanda al Governo l’adozione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di uno o più decreti legislativi volti ad una modifica radicale dell’attuale sistema di riscossione resasi ormai assolutamente necessaria.
Nell’attuazione della delega il Governo si atterrà ai principi aventi quali finalità: la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure di riscossione assicurando la massima tutela dei diritti dei contribuenti pur in armonia con i principi di efficacia e di efficienza del sistema di riscossione.
A tal fine si prevede l’eliminazione dell’attribuzione a Equitalia s.p.a. dell’attività di riscossione riconosciutale dall’art. 3 del decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 2 dicembre 2005 e la conseguente attribuzione della fase di formazione del ruolo ai singoli enti impositori e di quella della materiale riscossione a singoli concessionari per la riscossione, iscritti in un apposito albo professionale.
La normativa dovrà prevedere la massima trasparenza nelle richieste di pagamento, quali solleciti, diffide, intimazioni, avvisi, cartelle, nonché la cancellazione di cartelle basate su crediti già pagati, prescritti, annullati, inesistenti.
Viene inserita, al fine di tutelar il contribuente soprattutto in questo momento di difficile crisi economica, la possibilità per lo stesso, in presenza di particolari e specifiche condizioni economiche da definirsi e che tengano conto di ogni posizione patrimoniale del debitore ivi compresi il reddito e le proprietà immobiliari, di chiedere la rateizzazione del pagamento del debito nonché la sospensione temporanea del pagamento del debito.
In caso di rateizzazione si prevede espressamente che gli interessi applicati non potranno eccedere il tasso legale d’interesse in vigore al momento della richiesta di rateizzazione.
Si prevedono poi una serie di divieti sempre a tutela del contribuente quali il divieto di anatocismo in materia di riscossione, il divieto di iscrizione ipotecaria per un importo inferiore a 8.000 euro e il divieto di iscrizione ipotecaria sulla prima casa laddove il valore della stessa non superi i 600.000 euro.
Nell’ambito delle procedure burocratiche necessarie al fine del recupero del debito si è scelto di optare per il massimo snellimento di ogni procedura e per l’eliminazione di ogni costo eccessivo e ingiustificato a carico del contribuente.
Infine è prevista l’istituzione nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze di un osservatorio nazionale sulla riscossione per monitorare l’attività di riscossione e al fine di garantire la corretta applicazione della normativa in materia.
L’intervento normativo che si vuole realizzare con il presente disegno di legge, volto a modificare in modo radicale il sistema di riscossione al fine di realizzare la massima tutela del contribuente, risulta, conseguentemente, necessario e indispensabile.
Appare dunque opportuno conferire una delega al Governo affinché, effettuata la dovuta ricognizione delle fonti normative, dei numerosi aspetti che contraddistinguono la materia della riscossione, adotti uno o più decreti legislativi che in maniera non equivoca assicurino la tutela dei contribuenti e l’efficienza del sistema di riscossione, così superando l’attuale assetto normativo che vede i cittadini ormai vittime dei comportamenti illegittimi di Equitalia s.p.a..
Il disegno di legge consiste in un unico articolo, di conferimento di delega al Governo, composto di 6 commi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte alla revisione della disciplina del sistema nazionale della riscossione.
    2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)
b) conformità della nuova disciplina al Codice del Consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
c)
d)

e) attribuzione della fase materiale della riscossione a singoli concessionari per la riscossione, iscritti in un apposito albo professionale;
f) massima trasparenza nelle richieste di pagamento, quali solleciti, diffide, intimazioni, avvisi, cartelle, nonché la cancellazione di cartelle basate su crediti già pagati, prescritti, annullati, inesistenti
g)
h) previsione della possibilità per il contribuente, in particolari e specifiche condizioni economiche da definirsi e che tengano conto di ogni posizione patrimoniale del debitore ivi compresi il reddito e le proprietà immobiliari, di chiedere la rateizzazione del pagamento del debito;
i) applicazione in caso di rateizzazione di interessi che non eccedano il tasso legale d’interesse in vigore al momento della richiesta di rateizzazione;
l) introduzione del divieto dell’istituto dell’anatocismo, come previsto e disciplinato dall’articolo 1283 del codice civile, in materia di riscossione;
m) inserimento del divieto di iscrizione ipotecaria per un importo inferiore a 10.000 euro nonchè cancellazione d’ufficio delle iscrizioni di ipoteca sotto tale somma senza spese per il contribuente;
n) inserimento del divieto di iscrizione ipotecaria sulla prima casa laddove il valore della stessa non superi i 600.000 euro;
o) applicazione della normativa prevista dal codice civile in caso di vendita all’asta dei beni dei contribuenti morosi richiedendosi, altresì, che la stima del valore del bene dovrà tener conto del valore di mercato dello stesso;
p) snellimento di tutte le procedure burocratiche necessarie al fine del recupero del debito;
q) eliminazione di ogni costo eccessivo e ingiustificato a carico del contribuente;
r) istituzione di un osservatorio nazionale sulla riscossione nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze per monitorare l’attività di riscossione e al fine di garantire la corretta applicazione della normativa in materia;
    3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previ pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per la materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
    4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreto legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.
5. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
previsione della possibilità per il contribuente, in particolari, specifiche e gravi condizioni economiche da definirsi e che tengano conto di ogni posizione patrimoniale del debitore ivi compresi il reddito e le proprietà immobiliari, di chiedere la sospensione temporanea del pagamento del debito;
attribuzione della fase di formazione del ruolo ai singoli enti impositori;
eliminazione dell’attribuzione a Equitalia s.p.a. dell’attività di riscossione riconosciutale dall’art. 3 del decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 2 dicembre 2005;
razionalizzazione e semplificazione delle procedure di riscossione assicurando la massima tutela dei diritti dei contribuenti pur in armonia con i principi di efficacia e di efficienza del sistema di riscossione;
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